Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.
      2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui all'articolo 6, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
      3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.
      4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

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      5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.